PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal presente articolo, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. A tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2006.
      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.
      3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco dell'anno 2006; a tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la

 

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somma di 100 milioni di euro per l'anno 2006».

      3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel medesimo comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni».

      4. Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2006, 75 milioni di euro per l'anno 2007 e 75 milioni di euro per l'anno 2008.
      5. Al punto 7) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: «commi 74 e 95» sono sostituite dalle seguenti: «comma 95».

Art. 2.
(Valutazione delle rimanenze per le attività di vendita al dettaglio del settore moda).

      1. Al fine della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

          a) per il primo anno, 100 per cento del costo;

          b) per il secondo anno, 70 per cento del costo;

          c) per il terzo anno, 50 per cento del costo;

          d) per il quarto anno, 30 per cento del costo;

          e) per il quinto anno, 10 per cento del costo;

          f) dal sesto anno valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383).

      1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l'ammodernamento di impianti esistenti» sono inserite le seguenti: «, l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto».
      2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Fondo di cui all'articolo

 

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52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 4.
(Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese).


      1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui al medesimo comma sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 390 milioni di euro per l'anno 2006 e in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.